Faq

Domande e risposte

Dove registrare e controllare i crediti ECM?
Tutti i crediti ECM acquisiti dai professionisti sono registrati nel data base gestito dal Co. Ge.A.P.S.(Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).
All' indirizzo https://application.cogeaps.it/login è possibile effettuare l'accesso al portale, esclusivamente tramite SPID 


Quanti crediti ECM servono ogni anno?

L'obbligo formativo è triennale è 150 Crediti, per il triennio 2020-2022 invece 100 crediti formativi.

Come recuperare crediti ECM triennio precedente?
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co. Ge. A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022


Quanti crediti si possono spostare?
Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Tutorial Spostamento crediti ECM 

Come recupero ECM triennio 2014/16 e 2017/2019 ?
Il recupero dei crediti ECM per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario. Tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.

Come trasferire i crediti su Co. Ge. APS?
Al fine di agevolare e spigare l’iter operativo l’Ordine ha creato un piccolo video che è visualizzabile nella sezione.

Come caricare crediti ECM se i tuoi crediti formativi ECM non sono presenti sul portale CoGeAPS?

  • Accedere o effettuare la registrazione al portale del Co. Ge. APS.;
  • Cliccare su PARTECIPAZIONI ECM.
  • Cliccare su CREDITI MANCANTI.
  • Cliccare su AGGIUNGI EVENTO NON PRESENTE e compila tutti i campi.

Cosa succede se non si fanno i corsi ECM?
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale. I professionisti sanitari che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge (150 per triennio, al netto di eventuali esenzioni o esoneri) dovranno render conto del mancato rispetto dell'obbligo formativo agli Ordini di appartenenza.

Quali sono gli esoneri?
Il riconoscimento dell’esonero, secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 4.1, per uno dei seguenti motivi: ­

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti
  • corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU
  • corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU ­ corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco

Quali sono le esenzioni?
Il riconoscimento dell’esenzione, secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 4.2, per uno dei seguenti motivi

  • congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); ­
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); ­
  • congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); ­
  • aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); ­
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.); ­
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; ­
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; ­ assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; ­
  • richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  • partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana; ­
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); ­
  • aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; ­
  • professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero; ­
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); ­ professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Come dichiaro esoneri ed esenzioni sul portale CoGeAPS
Per inviare la domanda c'è un form in formato autodichiarazione scaricabile dal sito Co.Ge.A.P.S, che va compilato e caricato sul portale stesso.

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