Facendo riferimento alla problematica relativa ai professionisti sanitari mai vaccinati e che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV.2 e l’applicabilità del termine di differimento della vaccinazione obbligatorio di 180 giorni di cui alla circolare ministeriale n. 32884 del 21/7/2021 invece del termine di 90 giorni di cui alla circolare ministeriale 8284 del 3 marzo 2021 e alla nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute di cui alla circolare n. 42/2022 in relazione alle note ordinanze cautelari del TAR Lombardia e del TAR Brescia si informano gli Ordini in indirizzo che, a seguito di un confronto con le altre Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie, si è convenuto di inviare una specifica nota al Ministero della salute che si allega alla presente.
Si sottolinea che una nota a firma di tutti i Presidenti delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie datata 7/6 e apparsa su alcuni siti era una informale bozza di lavoro non definitiva.
Nelle more del riscontro si suggerisce agli Ordini territoriali di adeguarsi all’indirizzo dei Tar Lombardia sia rispetto ai prossimi provvedimenti da adottare nei confronti dei professionisti sanitari che per quelli già adottati, anche al fine di tutelare tali Enti e garantirne la tenuta e la sostenibilità economica, che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa dagli esiti dei giudizi già pendenti.
Di conseguenza per gli iscritti che al momento godono della cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione il termine finale dovrà essere prorogato dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni con relativa comunicazione all’iscritto.
Gli iscritti ai quali è stata revocata la cessazione temporanea della sospensione dall’esercizio della professione perché trascorsi i 90 giorni saranno riammessi al beneficio di cui all’art. 8 della Legge 52/2022 fino al termine di 180 giorni con relativa comunicazione all’iscritto.