Rilascio certificazioni

RILASCIO CERTIFICATI D'ISCRIZIONE

a) Certificati per Pubblica Amministrazione o Gestori di Pubblici Servizi

Si ricorda a tutti gli iscritti che, a seguito della entrata in vigore della normativa in materia di decertificazione di cui all’art.15 comma 1 della Legge 183/2011, i certificati di iscrizione all’Ordine NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI, ma possono essere prodotti solo a soggetti privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. 

L’art.43, comma 1, del DPR 445/2000 come modificato dall’art.15, comma 1, lett. c) della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazioni da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

SI AVVISA CHE, NEL CASO IN CUI I CERTIFICATI VENISSERO RICHIESTI DA P.A. O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI IN DIFFORMITA’ RISPETTO A TALI NORME, LA RICHIESTA E L’ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI COSTITUIREBBERO VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione è possibile stampare un'autocertificazione precompilata
 

b) Certificati da consegnare a SOGGETTI PRIVATI

A seguito della chiusura degli uffici per l'emergenza Coronavirus, i certificati di iscrizione DA CONSEGNARE A SOGGETTI PRIVATI possono essere scaricati dall'AREA RISERVATA

Essendo obbligatoria l'apposizione di una marca da bollo da euro 16,00,  
ogni iscritto deve provvedere autonomamente, preoccupandosi anche del relativo annullamento.

I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo SOLO per i casi elencati nel DPR 642/72 Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali. 

In caso di esenzione, l’iscritto richiedente il certificato ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Ricordiamo che i certificati di iscrizione all’Albo hanno validità sei mesi.

Alleghiamo di seguito:

- Tabella Allegato B per codici esenzione
 
RICHIESTA CERTIFICATI GOOD STANDING

(o più precisamente) certificato di onorabilità professionale.

In riferimento a quanto riportato nella Circolare di FNOPI n. 25 del 2015 si ricorda che il rilascio del Certificato di Good standing è di stretta competenza del Ministero della Salute.
Sul sito dello stesso, al seguente indirizzo sono riportate dettagliatamente tutte le notizie necessarie tra cui la procedura, la modulistica, i relativi costi, i tempi di rilascio del certificato.

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